Descrizione

La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio o attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.
Approfondimenti
La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 17).
L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La Legge regionale 26/05/2017, n. 15, art. 14, com. 1 ha abrogato la Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 15, com. 1: alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi, pertanto, non è più necessario comunicare semestralmente all'ATS le nuove installazioni e le disinstallazioni di distributori automatici.
